CSV Catanzaro
Via Fontana Vecchia snc
88100, Catanzaro
Dopo vari rinvii è stato approvato, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2009, il modello (EAS) con le relative istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti Associativi da presentare (articolo 30, dl 185/2008 convertito con modificazioni dalla legge 2/2009).
La norma è stata introdotta per permettere il controllo della corretta applicazione dell’articolo 148 del DPR 917/86 per le imposte dirette e dell’articolo 4 del DPR 633/1972 per le imposte indirette; norme che riguardano la non imponibilità ai fini tributari delle quote sociali, dei corrispettivi e dei contributi per gli enti associativi. Tali entrate continueranno ad essere non imponibili per gli enti associativi che sono in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria per le associazioni.
In pratica le entrate quali quote sociali, corrispettivi e contributi, per gli enti associativi che non possegono i requisiti qualificanti di cui sopra o che non presentano il modella EAS se tenuti, divengono imponibili ai fini delle imposte, ovvero tali associazioni dovranno applicare le norme tributarie rispetto alla regolare tenuta dei libri contabili e fiscali, presentare la dichiarazione dei redditi (modello Unico) e pagare la relativa imposta.
Per le organizzazioni di volontariato occorre distinguere in primis se l’associazione è iscritta al registro provinciale o meno.
Se l’associazione di volontariato non è iscritta al registro provinciale è obbligata alla compilazione ed invio del modello;
Se l’associazione di volontariato è iscritta al registro provinciale e tra l’altro svolge attività commerciali e produttive marginali secondo il D.M. 25/05/95 (indicate a margine), non è obbligata alla compilazione ed invio del modello;
Se l’associazione di volontariato è iscritta al registro provinciale e tra l’altro svolge attività commerciali e produttive non qualificate come marginali, è obbligata alla compilazione ed invio del modello.
Casi | Compilazione ed invio modello EAS |
Associazione di volontariato non iscritta al registro provinciale | SI |
Associazione di volontariato iscritta al registro provinciale che svolge attività commerciali e produttive marginali | NO |
Associazione di volontariato iscritta al registro provinciale che svolge attività commerciali e produttive non marginali | SI |
La distinzione si basa sul fatto che il comma 5 dell’articolo 30 ribadisce che sono considerate onlus di diritto (secondo l’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 460/97) solo le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri che non svolgono attività commerciale al di fuori di quella marginale. In pratica è stata emanata una norma interpretativa della legge 266/91 sul volontariato e del decreto ministeriale del 25 maggio 1995: stabilendo che le agevolazioni fiscali previste per le Onlus di diritto (e quindi anche per le OdV) non possono essere estese a quelle organizzazioni di volontariato che svolgono attività commerciale non marginale. Pertanto, le organizzazioni di volontariato che hanno partita Iva e che svolgono attività commerciale perdono lo status di “onlus di diritto” e, di conseguenza, sono obbligate all’invio della dichiarazione prevista dal comma 1.
Attenzione: una partita Iva attiva, anche per le OdV, è indice presuntivo di commercialità continuativa .
Le attività commerciali e produttive marginali consentite sono individuate dal D. M. 25 maggio 1995:
Si ricorda che le attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e, in forza dell’articolo 8, comma 2, della legge 266/91, non sono soggette a IVA qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato. Si tratta in ogni caso di attività tese alla realizzazione degli obiettivi della OdV senza utilizzo degli strumenti tipici della concorrenza sul mercato (art. 2 D.M. 25 maggio 1995).
Il modello EAS va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione (la data in cui atto costitutivo e statuto sono stati sottoscritti). Gli enti già costituiti, trattandosi della prima comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali, devono rispettare la seguente scadenza:
Chi | Scadenza |
Enti già costituiti al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008) | Entro |
Enti costituiti tra il 29 novembre 2008 e il 31 agosto 2009 | Entro |
Enti costituiti da 1° settembre in poi | Computo di 60 giorni dalla costituzione |
In linea generale la comunicazione deve essere effettuata solo una volta e non va ripetuta di anno in anno a meno che non vi siano variazioni. A tal proposito occorre distinguere se trattasi di variazione di alcuni dati, il modello dovrà essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (ad esempio modifica dell’attività svolta); se invece trattasi di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del d.l. n. 185 del 2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”.
La trasmissione del modello avviene per via telematica e può essere eseguita direttamente o tramite gli intermediari abilitati.
Per la compilazione del modello occorre dopo aver letto le istruzioni, far riferimento alla documentazione necessaria per rispondere alle 35 domande previste nel modello. I documenti sicuramente necessari sono: