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| Iscriversi al Registro del Volontariato |
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| Mercoledì 28 Ottobre 2009 12:35 |
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Le odv per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge devono essere iscritte nei Registri istituiti dalle regioni e province autonome come stabilisce all'art. 6 la legge 266/91, recepita ed attuata nella Regione Calabria dalla legge regionale 18/95 che all'art. 4 istituisce il Registro del Volontariato presso la Giunta Regionale. Nel corso dell'anno 2006 in attuazione del passaggio di deleghe dalla regione alle province, la materia del volontariato viene trasferita agli uffici provinciali. La Provincia di Catanzaro, con la delibera di Giunta n. 17 del 19/01/2007 ha istituito presso l'Assessorato politiche sociali, scolastiche, universitarie e ricerca il Registro Provinciale del Volontariato. La Provincia ha inoltre formulato un regolamento che detta i criteri di portata generale per l'iscrizione al registro, per il mantenimento dell'iscrizione e per la cancellazione. L'iter per l'iscrizione al registro del volontariatoUna volta esaurito l'iter per la costituzione l'Odv, dopo almeno sei mesi di attività può realmente ipotizzare di presentare l'iscrizione al registro. Si osserva che in ogni caso già nella fase costitutiva occorre inserire nello statuto sociale tutti quegli elementi e requisiti di legge utili per l'iscrizione al registro, altrimenti occorrerà modificare lo statuto. In particolare nello statuto dovrà essere espressamente previsto quanto segue:
La mancanza di uno di tali elementi non permette l'iscrizione al registro del volontariato. Inoltre occorrerà osservare le indicazioni riportate nel Regolamento provinciale si ricorda in particolare:
(esempio: Assemblea composta da 11 soci e un Comitato direttivo con 5 componenti risulta iscrivibile - Assemblea composta da 11 soci e un Comitato direttivo con 6 componenti risulta non iscrivibile). Documentazione da produrre per l'iscrizione al registro
In particolare si segnala la necessità prima di presentare la domanda di predisporre apposita polizza assicurativa dei propri volontari attivi di cui al punto 8. Inoltre importante è la dichiarazione attestante la non iscrizione all'anagrafe delle Onlus, in quanto se si è iscritti all'anagrafe delle Onlus per poter iscriversi al registro del volontariato occorre procedere alla cancellazione dall'anagrafe delle Onlus. In ogni caso per l'ente che deve procedere all'iscrizione si ricorda che è buona prassi rivolgersi e prendere contatto con l'Assessorato provinciale competente, ed inoltre che sono a disposizione presso i CSV i servizi di consulenza e di orientamento. Obblighi annualiPer la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizioni le organizzazioni di volontariato sono tenute a trasmettere, entro il 31 agosto di ogni anno, copia del verbale di approvazione del Bilancio dell'anno precedente e di quello di previsione, corredato da relazione dettagliata dell'attività svolta. Rinnovo dell'iscrizione al registroQuesta stessa documentazione va prodotta all'atto del rinnovo dell'iscrizione al registro del volontariato. La legge regionale all'art. 4 stabilisce che l'iscrizione ha validità tre anni, per cui viene sancito l'obbligo per i soggetti interessati a richiedere la conferma dell'iscrizione rinnovando la documentazione. In tal senso assume rilievo la relazione sulle attività svolte nel triennio precedente, ovviamente se sono intercorse modifiche nello statuto e nell'ordinamento interno occorre presentare il nuovo statuto e il nuovo ordinamento. La richiesta di rinnovo và prodotta entro 45 gg. (art. 8 del regolamento provinciale), La mancata richiesta di rinnovo determina l'automatica cancellazione dal registro. |










